Art. 31.
(Norme sulla organizzazione e sulle spese degli organismi di informazione per la sicurezza).

      1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi di informazione per la sicurezza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni, fatti salvi i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza ed economicità della gestione delle risorse e le relative responsabilità.
      2. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi di informazione per la sicurezza.
      3. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIIS, sentiti i responsabili degli organismi di informazione per la sicurezza, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 2 e stabilisce altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, con la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi di informazione per la sicurezza, anche in deroga alle norme di

 

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contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti nonché delle seguenti disposizioni:

          a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi di informazione per la sicurezza e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi stessi, per la parte di rispettiva competenza;

          b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, con la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze; il rendiconto è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi di informazione per la sicurezza; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi di informazione per la sicurezza, facente capo all'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, che sono sottoposti al controllo successivo;

          c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio centrale del bilancio, di cui alla lettera b), sono tenuti al rispetto del segreto;

          d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi di informazione per la sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata;

          e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei

 

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conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, cui è presentata altresì una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate in relazione ai settori di intervento determinati dagli indirizzi politici; la documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 13.